REGOLAMENTO SUPERENALOTTO | REGOLAMENTO SUPERSTAR | GESTIONE SUPERSTAR

Regolamento gestione SuperStar del Superenalotto

Approvato con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 1957 e, da ultimo, modificato con Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452

 

MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA

<<SUPERSTAR>>

Ministero dell’economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del 9 luglio 1957 adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per il tesoro con cui è stato istituito un concorso pronostici abbinato al gioco del lotto;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e sue successive modificazioni con cui è stato approvato il regolamento di detto concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato "Enalotto";

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. III/7/109/96 del 22 gennaio 1996 con cui è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996 tra il Ministero delle finanze e la Sisal Sport Italia S.p.A. avente ad oggetto la gestione da parte di detta Società per conto dello Stato del concorso pronostici "Enalotto", abbinato al gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale – n. Udg/145/Ris del 27 settembre 2004 – con cui è stato approvato l’atto aggiuntivo, stipulato il 20 settembre 2004, tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Sisal S.p.A. alla menzionata convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l’articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto articolo 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l’art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l’attuazione di formule di gioco opzionali, complementari anche al concorso a pronostici Enalotto;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 concernente l’istituzione della formula di gioco opzionale denominata "SuperStar", complementare al concorso pronostici Enalotto;

DISPONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente provvedimento disciplina le modalità tecniche di gestione del Fondo di Riserva di cui all’art. 2, commi 15 e 16, del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concernente l’istituzione della formula di gioco opzionale denominata "SuperStar", complementare al concorso pronostici Enalotto.

Articolo 2*

Modalità tecniche di gestione del Fondo di Riserva

1. Anteriormente all’apertura del primo concorso Enalotto nel quale è consentito giocare alla formula opzionale "SuperStar", e comunque in tempo utile, il Concessionario dell’Enalotto (di seguito: Concessionario) provvede a stipulare un apposito contratto di conto corrente bancario fruttifero con ogni spesa a suo carico, dedicato esclusivamente alla gestione del Fondo di Riserva (di seguito: Fondo).

2. Per ogni concorso qualora, successivamente alla determinazione delle vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar, si determini un saldo attivo tra l’importo di cui all’art. 2 comma 6 del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 e l’importo da mettere a disposizione per le vincite SuperStar effettivamente realizzate nel concorso, detto saldo attivo viene versato dal Concessionario sul predetto Fondo, entro 2 (due) giorni utili dalla data di svolgimento del concorso.

3. Nell’ipotesi in cui, successivamente alla determinazione delle vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar, si determini un saldo passivo tra l’importo di cui all’art. 2 comma 6 del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 e l’importo da mettere a disposizione per le vincite SuperStar effettivamente realizzate nel concorso, il Concessionario provvede ad attingere dal predetto Fondo l’importo necessario al completo pagamento delle vincite.

4. Nell’eventualità in cui l’importo presente sul Fondo non fosse sufficiente a garantire il completo pagamento delle vincite, il Concessionario provvede ad anticipare l’importo necessario all’integrale pagamento delle stesse. A partire dal primo concorso successivo, in cui risulti un saldo attivo tra l’importo di cui all’art. 2 comma 6 del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006 e l’importo da mettere a disposizione

per le vincite SuperStar effettivamente realizzate nel concorso, il Concessionario provvede a trattenere in unica soluzione da tale eccedenza l’importo in precedenza anticipato ovvero, ove ciò non fosse possibile, opererà più prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al completo soddisfo del proprio credito.

5. Al termine di ogni concorso e delle operazioni connesse, il Concessionario comunica immediatamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il saldo netto del Fondo.

Con cadenza mensile, il Concessionario trasmette all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il rendiconto della gestione del predetto Fondo unitamente ad un estratto del conto corrente bancario dedicato.

6. Valutato l’andamento del gioco, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Concessionario, dispone le misure, le modalità operative ed i tempi di attuazione per mantenere la giacenza del Fondo compresa tra un importo minimo di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) ed un importo massimo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), ovvero per riportarla entro tali limiti, ove necessario.

7. Il mancato adempimento di quanto previsto dal presente provvedimento può comportare, previa contestazione dell’addebito, l’irrogazione di una penale da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a carico del Concessionario pari all’importo minimo di euro 100.000,00 (centomila/00) fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione/00), fatto salvo l’ulteriore danno. Il pagamento della penale è effettuato da parte del Concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua irrogazione; trascorso inutilmente tale termine, è dato corso all’incameramento di un importo pari alla penale ricorrendo alla garanzia fideiussoria di cui al comma 8.

8. A garanzia dell’esatto adempimento degli impegni connessi alla gestione del Fondo, il Concessionario fornisce all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una fideiussione autonoma, bancaria o assicurativa stipulata con Istituto di primaria importanza a livello nazionale, a prima semplice richiesta e con rinuncia espressa al beneficio di cui all’art. 1944 c.c. per un importo pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Qualora la polizza fideiussoria venga incamerata in tutto o in parte dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Concessionario è tenuto a ricostituire immediatamente l’integrità di tale garanzia.

9. Qualora si renda necessaria la chiusura del Fondo, l’eventuale residuo generato ed accantonato sul Fondo medesimo verrà distribuito tra tutte le vincite a punteggio effettivamente realizzate nell’ultimo concorso Enalotto in relazione alla formula di gioco opzionale SuperStar attraverso una suddivisione in parti uguali tra tutte le sei categorie di vincite a punteggio di cui all’art. 2, comma 10 del decreto direttoriale prot. n. 2006/6767/giochi/Ena del 9 marzo 2006.

Articolo 3

Efficacia

Il presente provvedimento avrà efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed effetto dall’avvio della raccolta del concorso Enalotto n. 37 del 28 marzo 2006.

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 13 marzo 2006

Giorgio Tino

* Le modifiche apportate all’art. 2 dal decreto direttoriale prot. n. 2006/36781/giochi/Ena del 31 ottobre 2006 avranno effetto dal 12 novembre 2006.

 

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