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I CONTRATTIlavoro in Italia, costi

@ Il contratto di lavoro subordinato.

@ Contratti tradizionali.

@ Contratto atipico.

@ Due parole sul contratto, definizione giuridica


Il contratto di lavoro subordinato

Il contratto di lavoro subordinato è l'accordo con il quale il lavoratore si impegna a prestare la propria attività lavorativa all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, che è tenuto a pagare la retribuzione.

Dalla conclusione del contratto derivano alcuni obblighi previsti espressamente dalla legge in capo a ciascuna delle due parti: ad esempio, il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive del datore per lo svolgimento del lavoro, mentre il datore di lavoro è obbligato, oltre che a pagare la retribuzione, a garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Il contratto di lavoro subordinato può essere concluso sia oralmente che in forma scritta. In alcuni casi però la forma scritta è obbligatoria, come per il part-time e il contratto a tempo determinato.

Secondo le disposizione del D.Lgs. 152/1997 il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore in forma scritta alcune informazioni sul contenuto del contratto, anche nel caso in cui sia stato stipulato verbalmente. Si tratta, in particolare, delle informazioni riguardanti il luogo e l'orario di lavoro, la durata del contratto (se è a tempo determinato), le mansioni assegnate al lavoratore e il conseguente inquadramento, l'importo della retribuzione, la durata delle ferie, ecc.. Tutte queste notizie devono essere fornite al lavoratore tramite la lettera di assunzione oppure in un altro documento scritto, che deve essere consegnato entro trenta giorni dalla data dell'assunzione.

Una delle clausole più comuni del contratto di lavoro è il patto di prova. Con il patto in esame, datore di lavoro e lavoratore stabiliscono che per un determinato periodo di tempo ciascuno dei due contraenti potrà recedere dal contratto senza necessità di motivazione e senza dover dare il preavviso. La durata del patto di prova è generalmente prevista dai contratti collettivi, ma in ogni caso, secondo la legge, non può superare sei mesi (art. 10 Legge 604/1966). Il patto di prova, inoltre, deve essere stipulato in forma scritta prima dell'inizio del rapporto di lavoro, pena la nullità; il datore di lavoro non potrà cioè licenziare il lavoratore senza motivo, ma dovrà rispettare la disciplina dei licenziamenti individuali.

Quando si parla di contratto di lavoro subordinato si intende generalmente un contratto a tempo indeterminato, che non prevede quindi una scadenza, e a tempo pieno. Il mercato del lavoro prevede in realtà svariate forme contrattuali che vediamo di seguito.

Contratti tradizionali

 Apprendistato

L'istituto dell'apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto a impartire e/o far impartire l'addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
Inserimento lavorativo
Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.
Tempo determinato
Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato.
Tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo.
Lavoro ripartito
Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.
Somministrazione di lavoro
Particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.Nuove forme contrattuali

Il decreto attuativo della Legge 30/2003 ha, tra i suoi obiettivi dichiarati, quello di incrementare i tassi di occupazione regolare e migliorare la qualità del lavoro. Per realizzare questi obiettivi si è deciso di intervenire sulle fattispecie di lavoro atipico, contrastando l'abuso di forme improprie di flessibilità e introducendo nuove forme di lavoro modulato e flessibile.

Lavoro a chiamata
Il lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno.
Lavoro a progetto
Il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità.
Lavoro occasionale
La collaborazione occasionale è caratterizzate da un duplice vincolo: deve essere di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e non deve comportare un compenso superiore a cinque mila euro nello stesso anno solare e con lo stesso committente.
 


Contratto atipico

Caratteristiche

Essi possono essere costituiti da elementi tipizzati di diversi contratti tipici (ed in tal caso sono detti contratti misti), oppure possono essere del tutto indipendenti da altri modelli contrattuali preesistenti (contratti sui generis). Ciò vale in particolare per alcuni tipi contrattuali resi necessari dal recente sviluppo dell'attività economica come ad esempio, il leasing, il franchising, il factoring, il catering, l'handling, o i contratti di sale and lease back.

L'articolo 1322 del codice civile regola questa tipologia di contratti.

Pur se non previsti né disciplinati dalla legge, essi sono ammessi purché leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Quanto alla loro disciplina occorre valutare nel caso concreto, se e in che misura le norme di singoli tipi contrattuali e di diversi contratti possano essere applicate alla fattispecie esaminata.

Anche i contratti atipici devono soddisfare i requisiti essenziali del contratto, a pena di nullità. L'esistenza di contratti atipici (anche detti "innominati") sancisce uno dei principi base del nostro ordinamento civile, ossia quello della autonomia contrattuale.

Contratto

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Questa è la definizione contenuta nell'art.1321 del Codice Civile.

Il contratto, da un punto di vista giuridico, è sostanzialmente un incontro di volontà in funzione normativa di un rapporto giuridico (ogni relazione tra gli uomini disciplinata dal diritto); fornisce quindi una norma regolativa del rapporto avente forza di legge fra le parti (cfr. 1372, 1° comma c.c.) che risolve ogni conflitto presente in una negoziazione.

Il contratto è sostanzialmente uno scambio del consenso: due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che debbono concludere e si impegnano a vicenda a rispettarlo.

Elementi essenziali di un contratto

Gli elementi essenziali del contratto sono:

l'accordo tra le parti;
la causa;
l'oggetto;
la forma.

Accordo delle parti in un contratto

L’accordo delle parti è parte costitutiva del contratto, è uno dei requisiti fondamentali del contratto. Lo stabilisce l'art. 1325 del codice civile ai sensi del quale: " I requisiti del contratto sono: l'accordo delle parti; la causa; l'oggetto; la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Si ha un accordo quando due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà, e queste sono dirette allo stesso scopo.

 

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