I CONTRATTI
@ Il contratto di lavoro subordinato.
@ Due parole sul contratto, definizione giuridica
Il contratto di lavoro
subordinato
Il contratto di lavoro subordinato è l'accordo con il quale il lavoratore si impegna a prestare la propria attività lavorativa all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, che è tenuto a pagare la retribuzione.
Dalla conclusione del contratto derivano alcuni obblighi previsti espressamente dalla legge in capo a ciascuna delle due parti: ad esempio, il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive del datore per lo svolgimento del lavoro, mentre il datore di lavoro è obbligato, oltre che a pagare la retribuzione, a garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Il contratto di lavoro subordinato può essere concluso sia oralmente che in forma scritta. In alcuni casi però la forma scritta è obbligatoria, come per il part-time e il contratto a tempo determinato.
Secondo le disposizione del D.Lgs. 152/1997 il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore in forma scritta alcune informazioni sul contenuto del contratto, anche nel caso in cui sia stato stipulato verbalmente. Si tratta, in particolare, delle informazioni riguardanti il luogo e l'orario di lavoro, la durata del contratto (se è a tempo determinato), le mansioni assegnate al lavoratore e il conseguente inquadramento, l'importo della retribuzione, la durata delle ferie, ecc.. Tutte queste notizie devono essere fornite al lavoratore tramite la lettera di assunzione oppure in un altro documento scritto, che deve essere consegnato entro trenta giorni dalla data dell'assunzione.
Una delle clausole più comuni del contratto di lavoro è il patto di prova. Con il patto in esame, datore di lavoro e lavoratore stabiliscono che per un determinato periodo di tempo ciascuno dei due contraenti potrà recedere dal contratto senza necessità di motivazione e senza dover dare il preavviso. La durata del patto di prova è generalmente prevista dai contratti collettivi, ma in ogni caso, secondo la legge, non può superare sei mesi (art. 10 Legge 604/1966). Il patto di prova, inoltre, deve essere stipulato in forma scritta prima dell'inizio del rapporto di lavoro, pena la nullità; il datore di lavoro non potrà cioè licenziare il lavoratore senza motivo, ma dovrà rispettare la disciplina dei licenziamenti individuali.
Quando si parla di contratto di lavoro subordinato si intende generalmente un contratto a tempo indeterminato, che non prevede quindi una scadenza, e a tempo pieno. Il mercato del lavoro prevede in realtà svariate forme contrattuali che vediamo di seguito.
Contratti tradizionali
Apprendistato
Il decreto attuativo della Legge 30/2003 ha, tra i suoi obiettivi dichiarati, quello di incrementare i tassi di occupazione regolare e migliorare la qualità del lavoro. Per realizzare questi obiettivi si è deciso di intervenire sulle fattispecie di lavoro atipico, contrastando l'abuso di forme improprie di flessibilità e introducendo nuove forme di lavoro modulato e flessibile.
- Lavoro a chiamata
- Il lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno.
- Lavoro a progetto
- Il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità.
- Lavoro occasionale
- La collaborazione occasionale è caratterizzate da un duplice vincolo: deve essere di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e non deve comportare un compenso superiore a cinque mila euro nello stesso anno solare e con lo stesso committente.
Contratto atipico
Caratteristiche
Essi possono essere costituiti da elementi tipizzati di diversi
contratti tipici (ed in tal caso sono detti contratti misti), oppure
possono essere del tutto indipendenti da altri modelli contrattuali
preesistenti (contratti sui generis). Ciò vale in particolare per
alcuni tipi contrattuali resi necessari dal recente sviluppo
dell'attività economica come ad esempio, il leasing, il franchising,
il factoring, il catering, l'handling, o i contratti di sale and
lease back.
L'articolo 1322 del codice civile regola questa tipologia di
contratti.
Pur se non previsti né disciplinati dalla legge, essi sono ammessi
purché leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Quanto alla loro disciplina occorre valutare nel caso concreto, se e
in che misura le norme di singoli tipi contrattuali e di diversi
contratti possano essere applicate alla fattispecie esaminata.
Anche i contratti atipici devono soddisfare i requisiti essenziali
del contratto, a pena di nullità. L'esistenza di contratti atipici
(anche detti "innominati") sancisce uno dei principi base del nostro
ordinamento civile, ossia quello della autonomia contrattuale.
Contratto
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Questa è la definizione contenuta nell'art.1321 del Codice Civile.
Il contratto, da un punto di vista giuridico, è sostanzialmente un
incontro di volontà in funzione normativa di un rapporto giuridico
(ogni relazione tra gli uomini disciplinata dal diritto); fornisce
quindi una norma regolativa del rapporto avente forza di legge fra
le parti (cfr. 1372, 1° comma c.c.) che risolve ogni conflitto
presente in una negoziazione.
Il contratto è sostanzialmente uno scambio del consenso: due o più
persone si accordano sul contenuto del contratto che debbono
concludere e si impegnano a vicenda a rispettarlo.
Elementi essenziali di un contratto
Gli elementi essenziali del contratto sono:
l'accordo tra le parti;
la causa;
l'oggetto;
la forma.
Accordo delle parti in un contratto
L’accordo delle parti è parte costitutiva del contratto, è uno
dei requisiti fondamentali del contratto. Lo stabilisce l'art. 1325
del codice civile ai sensi del quale: " I requisiti del contratto
sono: l'accordo delle parti; la causa; l'oggetto; la forma, quando
risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Si ha un accordo quando due o più persone manifestano reciprocamente
le proprie volontà, e queste sono dirette allo stesso scopo.